BONUS BEBE’ – BAMBINI ADOTTATI ED IN AFFIDAMENTO

LEGGE DI STABILITA’ 2015: BONUS BEBE’ ANCHE PER I BAMBINI ADOTTATI/ADOTTANDI ED IN AFFIDAMENTO

 

La Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – articolo 1, commi da 125 a 129) ha disposto l’erogazione di un assegno a sostegno della natalità c.d. bonus bebè, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

La Circolare n.93 dell’8/5/2015 emanata dall’Inps, fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda.

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari:

  • per ogni figlio nato, adottato, affidato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017
  • fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Sul punto il Ministero ha chiarito che con il termine “ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione” va inteso “l’ingresso del minore nel nucleo familiare anche per il periodo di affido preadottivo, essendo tale interpretazione maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia.

 

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

 

  • Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

 

NOTA BENE: Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo, pertanto, ai fini del calcolo reddituale occorre specificare se per la richiesta il figlio costituisce o meno “nucleo a se stante”.

 

  • Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica e che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo.

 

  • La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, residenza in Italia, convivenza con il figlio

 

  • Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017:
  • entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo

 

  • in caso di affidamento temporaneo la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice)

 

  • L’importo annuo dell’assegno è pari a:
  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui, per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia
  • 920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui, per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia

 

NOTA BENE: Le 36 mensilità vengono corrisposte per intero dal mese di nascita/ingresso in famiglia solo se la domanda viene presentata tempestivamente, in caso contrario verrà corrisposto sino al compimento dei tra anni di vita o fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia a partire dal mese di presentazione della domanda:

 

Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio2019), la domanda viene presentata entro 90gg dalla nascita/ingresso in famiglia, l’assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi da gennaio 2016 a dicembre 2018, in quanto il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità maturate;

 

Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio2019), la domanda viene presentata oltre 90gg dalla nascita/ingresso in famiglia ad esempio a luglio 2016, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell’esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio2016 a giugno 2016).

 

Resta inteso  che per il periodo transitorio ovvero per tutti i figli nati/adottati/affidati tra il 1° gennaio 2015 e l’entrata in vigore del decreto cioè il 27 aprile 2015, nonché per i minori entrati in famiglia in affido preadottivo prima del 1/1/2015 ma adottati con sentenza definitiva tra il 1/1/2015 e il 27/4/2015, i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data ma l’erogazione dell’assegno comprenderà le mensilità maturate da gennaio 2015, pertanto saranno corrisposte 36 mensilità per intero. In caso invece di presentazione tardiva l’assegno spetterà a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

 

  • L’erogazione del beneficio, cessa:
  • per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo)
  • per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge: decesso del figlio, revoca dell’adozione, revoca dell’affido preadottivo; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
  • affidamento del minore a terzi
  • nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

 

  • La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line)
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

 

  • L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, risultando esente dalla tassazione.

 

Note conclusive

Per ogni figlio nato, adottato o dato in affido dal 1° gennaio 2015 al 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore della legge) o dato in affidamento preadottivo prima del 1° gennaio 2015 ma adottato con sentenza definitiva tra il 1° gennaio 2015 al 27 aprile 2015, occorre presentare la domanda entro il 27 luglio 2015.

 

Allegati: Circolare INPS Bonus Bebè /MODULO RICHIESTA BONUS BEBE’